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Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

Art. 1.


Agli esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali della Guardia di finanza sono ammessi, esclusivamente a domanda, i tenenti, i capitani ed i maggiori che abbiano riportato giudizio decisivo favorevole delle autorita' incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento perche' ritenuti in possesso in grado elevato di tutti i requisiti prescritti per l'avanzamento.
I giudizi relativi sono espressi su appositi specchi di proposte di designazione.
Per i maggiori non ammessi alle prove dalla Commissione centrale di avanzamento il giudizio decisivo spetta al Ministro per le finanze.