Modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Art. 2.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a riunire in testo unico le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con facolta' di coordinarle, modificarle ed integrarle, fermi restando i principi e i criteri direttivi che informano l'ordinamento vigente.
Le norme di carattere regolamentare, anche se gia' contenute in atti legislativi, sono riunite nell'apposito regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico.