Soppressione del "Comitato interministeriale per l'assistenza ai connazionali che si trovano all'estero per eventi di guerra" e passaggio al Ministero del tesoro dei compiti relativi alla regolarizzazione delle spese inerenti a detta assistenza.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Comitato istituito con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 541, per deliberare e vigilare sulle spese di assistenza a favore degli italiani che si trovavano comunque all'estero per eventi di guerra e sulle modalita' di erogazione dei relativi fondi, e' soppresso.
Art. 2.
I compiti relativi alla regolarizzazione delle spese inerenti all'assistenza svolta all'estero per le persone di cui al precedente art. 1 sono devoluti al Ministero del tesoro.
I fondi residuati sul bilancio del Ministero della difesa per le spese anzidette sono trasferiti al bilancio del Ministero del tesoro, che provvedera' alla conseguente variazione con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per la difesa.
Art. 3.
E' fissato il termine perentorio del 31 dicembre 1951 per la presentazione al Ministero del tesoro di eventuali altre richieste di rimborso a enti o privati che abbiano anticipato fondi o sostenute spese per l'assistenza all'estero di connazionali di cui sopra.
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1951
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI