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Autorizzazione di spesa straordinaria del Ministero della difesa da effettuare negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 per il potenziamento della difesa del Paese.

Art. 1.


Per gli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-53 e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 200 miliardi per le esigenze della difesa nazionale.