Facolta' dell'Azienda nazionale autonoma della strada di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli di parte ordinaria.
Articolo unico.
Gli ordini di accreditamento emessi dalla Azienda nazionale autonoma della strada a carico della parte ordinaria del bilancio, rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo purche' non siano stati emessi in conto residui.