N NORME. red.it

Proroga al 30 giugno 1951 delle disposizioni concernenti modalita' di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A., delle indennita' di caro-pane e di altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

Art. 1.


Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, la corresponsione delle indennita' di caro-pane agli assistiti e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 514 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951.