Proroga al 30 giugno 1951 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50.
Articolo unico.
E' prorogato al 30 giugno 1951 il termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50.