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Proroga al 30 giugno 1951 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50.

Articolo unico.



E' prorogato al 30 giugno 1951 il termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50.