Concessione all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati di un contributo di lire 500 milioni.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
A favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati e' concesso un contributo straordinario di lire 500 milioni.
Tale contributo sara' impiegato dal Consiglio di amministrazione dell'Opera, sentiti i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, in finanziamenti ed investimenti per la costruzione di alloggi e per attivita' artigiane ed economiche.
Art. 2.
Alla copertura della spesa di lire 500 milioni viene destinata una aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 1 aprile 1950, n. 155.
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 gennaio 1951
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI