Varianti ai ruoli organici della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale delle miniere presso il Ministero stesso.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Nel ruolo del personale amministrativo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio di cui alla tabella 1 annessa al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, e' aumentato un posto di direttore generale (grado 4°).
Art. 2.
Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituita la Direzione generale delle miniere.
La ripartizione degli affari fra la Direzione generale predetta e le altre Direzioni generali e' fatta con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.
Art. 3.
Nel ruolo tecnico di gruppo B del Corpo delle miniere di cui alla tabella C annessa al ((decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868)), sono diminuiti tre posti nel grado iniziale.
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente legge.
Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 gennaio 1951
EINAUDI DE GASPERI - TOGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI