Elevazione della misura del contributo dovuto alla "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza e modificazione delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennita' supplementare agli ufficiali del Corpo.
Art. 6.
Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia' in ausiliaria od in altra posizione di congedo, l'indennita', e' liquidata nel piu' breve tempo consentito dalle disponibilita' finanziarie della Cassa ufficiali e comunque non oltre tre anni dalla data suddetta, dando la precedenza a coloro che da piu' lungo tempo si trovano nelle predette posizioni.