Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo.
Art. 1.
Le disposizioni del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 52, concernente il trattamento dei reduci riassunti negli impieghi non di ruolo, sono estese ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) che, assunti in sostituzione di personale richiamato alle armi, vennero richiamati alle armi o si trovarono in una delle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138;
b) che, chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva, con un precedente servizio civile inferiore ad un anno, vennero successivamente trattenuti in servizio militare;
c) che essendo stati assunti in localita' oltremare o, comunque, fuori del territorio metropolitano, siano stati licenziati all'epoca del loro rimpatrio, perche' non ritenuti immediatamente utilizzabili negli stabilimenti militari;
d) che, essendo stati militarizzati, furono catturati e deportati in campi di concentramento o di prigionia.