Definitivita' dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248.
Articolo unico.
I provvedimenti adottati dai prefetti nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sono provvedimenti definitivi.