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Definitivita' dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248.

Articolo unico.



I provvedimenti adottati dai prefetti nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sono provvedimenti definitivi.