Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilita' di bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
In deroga all'art. 274 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed all'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, le entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a copertura di nuove o maggiori spese nell'esercizio finanziario 1950-51.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1950.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 30 novembre 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI