Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza.
Art. 1.
Dal 1 gennaio 1949 fino a tutto il 31 dicembre 1949 sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati per conto della Pontificia commissione di assistenza e destinati ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose relativamente alle sottoindicate materie:
a) trasporti viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari gia' ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri piu' importanti;
b) trasporti di generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;
c) trasporti viveri e materiale per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;
d) trasporti viveri e materiale per le colonie estive 1949.