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Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione meteorologica mondiale con Atto finale e Protocollo concernente la Spagna, conclusa a Washington l'11 ottobre 1947.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale dell'Organizzazione meteorologica mondiale con Atto finale e Protocollo concernente la Spagna, firmata a Washington l'11 ottobre 1947.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, Atto finale e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.


All'onere derivante dall'applicazione della Convenzione 11 ottobre 1947 di cui all'art. 1 della presente legge, sara' fatto fronte con i fondi gia' stanziati al capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 4.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI - SFORZA - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Convention

Convention de l'Organisation Meteorologique Mondiale


Parte di provvedimento in formato grafico