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Provvedimenti a favore delle piccole aziende agricole delle province di Benevento, Avellino, Caserta, Salerno, Campobasso, Livorno, Firenze e Ferrara, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1949.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzata la concessione di sussidi nella misura e con le modalita' di cui appresso, a favore delle piccole aziende agricole site nelle province di Benevento, Avellino, Caserta, Salerno, Campobasso, Livorno, Firenze e Ferrara danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1949.

Art. 2.


In ognuna delle suddette Province e' istituita una Commissione composta del prefetto che la presiede, del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'intendente di finanza.
La Commissione, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, tenendo presente la disponibilita' dei fondi assegnati alla Provincia, determina i criteri di massimi da seguire nella concessione dei sussidi, avuto riguardo alla necessita' di favorire le aziende di minore ampiezza, quelle che abbiano subito il maggiore danno, ed in genere, all'opportunita' di graduare l'entita' dell'intervento secondo lo stato di depressione della economia agricola della zona.
La concessione va in ogni caso subordinata alla condizione che la entita' del danno subito dall'azienda, compreso quello relativo ai frutti pendenti, ne abbia gravemente compromesso l'efficienza produttiva.
La Commissione esprime inoltre il suo preventivo parere su ogni singola concessione.

Art. 3.


Il sussidio puo' essere concesso per le spese occorrenti:
a) alla ricostruzione e riparazione dei fabbricati ed altri manufatti rurali, delle strade poderali, dei canali di scolo e delle provviste di acqua;
b) al ripristino della sistemazione della coltivabilita' dei terreni;
c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;
d) all'acquisto di sementi;
e) alla ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte.
La concessione del sussidio di cui alla presente legge esclude per lo stesso oggetto ogni altro intervento finanziario e carico dello Stato.

Art. 4.


Il sussidio non puo' eccedere rispettivamente il 50 per cento del danno per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) ed il 40 per cento per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 3.

Art. 5.


Sono ammessi al sussidio coloro che abbiano interresse alla ricostruzione dell'azienda. Per i conduttori non proprietari, il sussidio si riferisce alle sole spese per riparare i danni subiti nei beni strumentali. Quando il fondo e' condotto in forma associativa il sussidio di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 3, viene ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.

Art. 6.


La domanda di concessione del sussidio, da redigersi in carta libera, e da indirizzarsi al prefetto, presidente della Commissione di cui all'art. 2, deve contenere:
nome, cognome, paternita' e domicilio del richiedente nonche' le seguenti indicazioni:
a) Comune e localita' dove e' ubicata l'azienda;
b) superficie agraria ripartita nella specie di coltura;
c) nominativo del compartecipante e composizione della famiglia;
d) descrizione e valutazione dei danni subiti, descrizione e valutazione delle spese occorrenti per la ricostruzione. Ove trattasi delle opera previste nella lettera a) dell'art. 3 alla domanda dovra' allegarsi un progetto delle opere medesime.

Art. 7.


Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione del sussidio, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale vi provvede con le modalita' previste dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31, e dal decreto legislativo Presidenziale 15 marzo 1947, n. 214, in quanto applicabili, e con ogni altro possibile mezzo di indagine, atto ad assicurare la corrispondenza della concessione del sussidio alle finalita' che la presente legge si propone. Per le opere indicate alla lettera a) dell'art. 3 il capo dell'Ispettorato provvede, sotto la sua responsabilita', all'approvazione del progetto ed al collaudo.

Art. 8.


Il capo dell'Ispettorato, sulla base della documentazione acquisita e del parere della Commissione di cui al precedente art. 2, liquida il sussidio e ne dispone il pagamento in una o piu' soluzioni secondo la qualita' del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi che gli vengono anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 30 milioni, che il Ministero dell'agricoltura e' autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.
Gli ordinativi vengono sottoposti, per il tramite della Ragioneria presso i Provveditorati alle opere pubbliche, al controllo degli uffici distaccati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355.
A questi uffici sono parimenti inviati dal capo dell'Ispettorato i rendiconti relativi alle somme all'uopo anticipategli.

Art. 9.


Per provvedere alla concessione dei sussidi, di cui alla presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni.
All'onere derivante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al quinto provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50.

Art. 10.


La ripartizione, tra le Province interessate, della somma stanziata, verra' effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - SEGNI Visto, il Guardasigilli: SEGNI