Proroga al 30 giugno 1950 della temporanea facolta' attribuita alle Amministrazioni militari di tenere i conti relativi ai materiali soltanto a quantita' e non a valore.
Articolo unico.
Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366, sono applicabili fino al 30 giugno 1950 a decorrere dal 1 gennaio 1948.