Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2.
Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1950-51 le seguenti assegnazioni:
L. 100.000.000, quale concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e da Corpi morali per la ricostituzione e la riparazione dell'arredamento e del materiale didattico delle Scuole elementari, distrutti o danneggiati da eventi bellici;
L. 180.000.000 per la concessione di un contributo straordinario per il funzionamento dei Patronati scolastici;
L. 330.000.000 per la concessione di contributi straordinari agli istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle universita', degli istituti di istruzione superiore, degli osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli altri istituti scientifici speciali, per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico;
L. 1.000.000.000 per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, numero 1599, nonche' per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere l'istruzione nel popolo;
L. 1.100.000.000 quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta', dello Stato o degli Enti di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle Soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi, e loro suppellettili;
L. 220.000.000 di cui ai capitoli dal n. 270 al n. 274 quali spese per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27.
Art. 3.
I versamenti che saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione per provvedere al pagamento dell'indennita' di studio al personale insegnante delle scuole elementari e di cui alla legge 7 gennaio 1949, n. 5, e al capitolo n. 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51, affluiranno alla contabilita' speciale a favore del provveditore agli studi aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale, ai sensi del regio decreto 23 giugno 1930, n. 1224.
Art. 4.
Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna di Milano previsto dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1950-51, in L. 11.000.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Allegato
Stato di previsione della spesa dei Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951
Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'errata corrige (in G.U. 25/1/1951) n. 20 ha disposto che "nella
legge 31 ottobre 1950, n. 850 , concernente lo stato dl previsione
della spesa del Ministero della pubblica istruzione per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
251 del 31 ottobre 1950, a pag. 26 il capitolo 62, si deve leggere
62; a pag. 28 il capitolo 199, si deve leggere 192, e il capitolo
124-bis si deve leggere 194-bis".
Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
L'errata corrige (in G.U. 25/1/1951) n. 20 ha disposto che "nella
legge 31 ottobre 1950, n. 850 , concernente lo stato dl previsione
della spesa del Ministero della pubblica istruzione per
l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
251 del 31 ottobre 1950, a pag. 26 il capitolo 62, si deve leggere
62; a pag. 28 il capitolo 199, si deve leggere 192, e il capitolo
124-bis si deve leggere 194-bis".