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Modalita' di pagamento per la erogazione delle spese da effettuare in applicazione del piano E.R.P. per l'agricoltura e dei contributi previsti dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.



In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato, fino al 30 giugno 1953, a provvedere al pagamento dei contributi e delle spese di cui alle lettere e), f) ed h) dell'art. 1 ed alle lettere a), c) ed f) dell'art. 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Il limite stabilito dal citato art. 56 e successive modificazioni e' elevato, per l'erogazione di cui al primo comma, a L. 10.000.000.

Art. 2.


E' altresi' prorogata fino al 30 giugno 1953, la efficacia della legge 14 febbraio 1949, n. 38, relativa alla emissione, e favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli ordini di accreditamento per il pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - SEGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI