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Incorporamento di unita' di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.



Nell'art. 7 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e' aggiunto il seguente comma:
"Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e', altresi', autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorita' militari; essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La durata massima del servizio dei volontari ausiliari e' di 18 mesi. Il numero dei volontari ausiliari non puo' superare il 10 per cento degli organici vigenti".

Art. 2.


Nell'art. 13 della legge predetta e' aggiunto il seguente ultimo comma:
"I volontari ausiliari arruolati a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 sono considerati a tutti gli effetti come militari di leva; ad essi si applicano, tuttavia, le norme penali e disciplinari che sono stabilite per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I volontari ausiliari sono iscritti in quadri speciali delle scuole centrali antincendi, presso le quali debbono frequentare un corso di addestramento tecnico professionale della durata di quattro mesi; al termine del corso possono essere destinati a prestare servizio presso i Corpi vigili del fuoco per l'addestramento di specializzazione e, ultimato il periodo di servizio, sono collocati in congedo".

Art. 3.



Nell'art. 18 della legge predetta e' aggiunto il seguente ultimo comma:
"Il servizio prestato dai volontari ausiliari presso le scuole centrali antincendi e presso i Corpi dei vigili del fuoco, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7, e' valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva. I volontari ausiliari durante i 18 mesi di servizio sono esenti dai richiami alle armi".

Art. 4.


L'idoneita' ottenuta dal volontario ausiliario nel corso di addestramento e' titolo di preferenza, a parita' di condizioni, nei concorsi per l'assunzione in pianta stabile nei Corpi dei vigili del fuoco.

Art. 5.


Nell'art. 40 della legge predetta e' aggiunto il seguente ultimo comma:
"e) alle spese, a qualunque titolo, per il servizio dei volontari ausiliari".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1950
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA PELLA - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI