Adeguamento dei limiti di valore per l'autorizzazione degli acquisti da parte degli Istituti ecclesiastici e degli Enti di culto.
Articolo unico.
Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, e' aumentato di venti volte.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.