N NORME. red.it

Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica.

Art. 1.


Le spese riflettenti il mantenimento degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica durante il primo ed il secondo anno di corso sono a carico dello Stato.