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Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del 50 per cento delle spese sostenute per i trasporti dei materiali inviati da Ginevra in Italia, o in transito per l'Italia, dalla Commissione mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale.

Art. 1.


Sono assunte a carico dello Stato, fino al 30 giugno 1949, le spese relative al trasporto ferroviario di merci in arrivo in Italia o in transito sul percorso italiano, destinate gratuitamente alla Commissione mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale di Ginevra e da questa alle popolazioni dei paesi vittime della guerra.