Concessione di una anticipazione di L. 1400 milioni in favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Art. 1.
E' concessa, da parte dello Stato, a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara una anticipazione nella misura di lire 1400 milioni, senza gravami di interessi, rimborsabili in quindici annualita' costanti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.