Provvidenze per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'autunno 1949 e delle sistemazioni idraulico-forestali nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Napoli, Salerno, Livorno, Campobasso e Firenze.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per provvedere ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ai lavori di riparazione dei danni causati dalle alluvioni nell'autunno 1949 alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale nelle province di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Benevento, Foggia, Livorno, Firenze e nel comprensorio del bacino montano del Biferno, in provincia, di Campobasso.
Art. 2.
Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 568, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento).
Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI