Costituzione di un "Fondo per l'incremento edilizio" destinato a sollecitare l'attivita' edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare dal fondo lire di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la costituzione presso il Ministero stesso di un "Fondo per l'incremento edilizio", la somma di lire dieci miliardi sulle disponibilita' ottenute con gli aiuti concessi per l'esercizio finanziario 1948-49, ed ulteriori somme, sino a lire quindici miliardi, sull'ammontare del conto speciale che verra' a formarsi per gli esercizi 1950-51 e 1951-52.
Tali somme da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sono destinate a sollecitare l'attivita' edilizia privata, favorendo l'iniziativa dei piccoli risparmiatori, con la concessione di mutui e la costruzione di case di abitazione, escluse quelle di lusso, nelle localita' ove si riscontri necessita' di miglioramento edilizio o deficienza di abitazioni, con preferenza per i centri minori.
Art. 2.
I mutui possono essere concessi a coloro che, non usufruendo di alcun contributo a carico dello Stato, intendano costruire, singolarmente ovvero riuniti in cooperative o consorzi, case di abitazione rispondenti alle condizioni tecniche fissate nell'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per cui ogni alloggio deve:
1) avere non meno di due e non piu' di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso. A detti vani potranno aggiungersi, peraltro, i locali necessari per l'esercizio della professione o attivita' artigiana del proprietario; detti locali non potranno avere una superficie complessiva utile superiore a metri quadrati 32;
2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;
3) essere fornito di latrina propria;
4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;
5) soddisfare alle altre condizioni di salubrita' richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.
La superficie utile, ivi non compresa quella eventuale dei locali necessari per l'esercizio della professione o attivita' artigiana del proprietario di cui al precedente n. 1, non puo' essere superiore:
a metri quadrati 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;
a metri quadrati 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;
a metri quadrati 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori; a metri quadrati 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.
Per le famiglie composte da piu' di sette membri puo' essere
consentito l'aumento di sedici metri quadrati di superficie per ogni persona in piu' delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capo famiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprieta' o in affitto.
Art. 3.
L'importo del mutuo puo' raggiungere il 75 per cento del costo effettivo dell'area e della costruzione sulla base del preventivo di spesa approvato dall'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e successivamente approvato dall'istituto mutuante di cui al successivo art. 4.
I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulle costruzioni che su di essa sorgeranno.
Art. 4.
I mutui di cui ai precedenti articoli sono concessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio, occorrendo, in deroga alle disposizioni legislative vigenti ed alle norme dei loro statuti.
I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di anni 35, con facolta' di estinzione anticipata, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 9, e non debbono gravare sui mutuatari, per interessi, diritto di commissione e spese accessorie, in misura superiore al 4 per cento per anno.
Art. 5.
Per far fronte alla concessione dei mutui di cui ai precedenti articoli, agli istituti di credito fondiario ed edilizio saranno accordate anticipazioni a valere sul Fondo di cui al precedente art. 1.
A fronte delle anticipazioni ottenute, gli istituti emetteranno proprie cartelle od obbligazioni, in serie speciali, che saranno cedute al loro valore nominale al Ministero del tesoro.
Le anticipazioni, nonche' le condizioni relative alla concessione dei mutui, alla emissione ed all'estinzione delle cartelle od obbligazioni in serie speciali, saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con gli istituti di credito fondiario ed edilizio. Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo ed imposta di registro.
Art. 6.
Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una breve relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera, devono essere presentate all'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente, il quale, entro sessanta giorni, sentito l'istituto mutuante, accertera' le possibilita' di eventuale accoglimento delle stesse.
Nel caso che le domande possano meritare accoglimento, l'Ufficio provinciale del Genio civile invita i richiedenti a presentare i progetti definitivi con i relativi preventivi di spesa.
Le domande, quindi, insieme con le prescritte documentazioni, ivi compresa l'approvazione del preventivo di spesa da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile, devono essere trasmesse dagli interessati per la concessione del nulla osta alla Commissione di cui al successivo art. 12, tramite gli istituti mutuanti che vi debbono aggiungere la dichiarazione di essere disposti a concedere i mutui.
Art. 7.
I mutui di cui alla presente legge possono essere erogati col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati dall'Ufficio provinciale del Genio civile e dall'istituto mutuante.
I versamenti rateali della somma mutuata possono, con le modalita' e nella misura stabilita dagli istituti mutuanti, avere inizio solo dopo la stipulazione dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca e sempre che il mutuatario abbia gia' impiegato nell'acquisto dell'area e per i lavori eseguiti almeno il 25 per cento della somma totale quale risulta dal preventivo approvato dall'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e dall'istituto mutuante, sempre che sia stato concesso il nulla osta dalla Commissione di cui all'articolo 12.
Art. 8.
I mutui di cui alla presente legge non possono essere concessi ne' gli alloggi costruiti con i finanziamenti previsti possono essere assegnati a persone che non abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti, o che siano proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie. ((1))
E' vietata la concessione del mutuo o l'assegnazione dell'alloggio anche nel caso che proprietario di altra abitazione sia il coniuge, non legalmente separato, del richiedente. ((1))
E' vietato altresi' di concedere mutui per la costruzione di piu' di un alloggio o di assegnare piu' di un alloggio alla stessa persona o ai membri della sua famiglia con lei conviventi.
Le assegnazioni disposte con inosservanza dei divieti stabiliti nel precedente comma, sono nulle.
Nel caso di costruzioni fatte in proprio dai proprietari, la inosservanza dei divieti suddetti importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio.
E' dovuta altresi' una ammenda di lire 100 mila.
L'importo dell'ammenda, e di quant'altro dovuto per effetto della
risoluzione sara' riscosso dagli istituti mutuanti e riversato dai medesimi al Ministero del tesoro per l'incremento del Fondo di cui al precedente art. 1.
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 1 marzo 1952, n. 113 ha disposto (con l'art. 19) che "In deroga al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 715, i mutui di cui alla predetta legge possono essere concessi agli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 97 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 12 della presente legge, anche se manchi il requisito della residenza nel Comune ove gli alloggi debbono essere costruiti, purche' essi od il coniuge, non legalmente separato, non siano ivi proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie".
La L. 1 marzo 1952, n. 113 ha disposto (con l'art. 19) che "In deroga al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 715, i mutui di cui alla predetta legge possono essere concessi agli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 97 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 12 della presente legge, anche se manchi il requisito della residenza nel Comune ove gli alloggi debbono essere costruiti, purche' essi od il coniuge, non legalmente separato, non siano ivi proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie".
Art. 9.
Gli assegnatari o proprietari di alloggi devono occuparli personalmente o a mezzo di parenti fino al secondo grado per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'ultimazione della costruzione.
La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio comporta la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio.
La stessa decadenza si applica nel caso di estinzione anticipata del mutuo entro lo stesso periodo di tempo.
Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano qualora l'alienazione o la locazione siano autorizzate dalla Commissione di cui all'art. 12 in base a gravi e sopravvenuti motivi di necessita'.
Art. 10.
A tutti gli atti e contratti occorrenti per le costruzioni oggetto della presente legge che siano ultimate entro il 31 dicembre 1955, compresi gli acquisti di aree edificabili, si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.
Per le aree fabbricabili necessarie alla attuazione della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 22 della legge 2 luglio 1949, n. 408. (3)
((A tutti gli effetti tributari le cooperative edilizie beneficiarie di mutui previsti dalla presente legge, debbono considerarsi cooperative a contributo erariale)).
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico) che il termine stabilito dall'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalla legge stessa.
La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico) che il termine stabilito dall'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalla legge stessa.
Art. 11.
Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge sono applicabili, per i lavori che saranno ultimati entro il 31 dicembre 1955, le imposte di registro ed ipotecarie ridotte ad un quarto, salvo il trattamento piu' favorevole spettante agli istituti di credito fondiario ed edilizio. Si applicano altresi' le riduzioni sugli onorari notarili disposte a favore dei detti istituti.
Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile. ((3))
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico) che "il termine stabilito dall'art. 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi".
La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico) che "il termine stabilito dall'art. 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi".
Art. 12.
Per l'impiego del "Fondo per l'incremento edilizio" e' costituita una Commissione sotto la vigilanza del Ministro per i lavori pubblici, composta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' da tre membri designati dal Ministro per i lavori pubblici, uno designato da ciascuno dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, e da quattro membri estranei all'Amministrazione dello Stato.
I quattro membri estranei sono scelti tra le persone che sono designate dai seguenti istituti: Consiglio nazionale delle ricerche (un membro); Istituto nazionale urbanistico (un membro); Associazione nazionale degli ingegneri ed architetti italiani (due membri, di cui uno ingegnere ed uno architetto).
Della Commissione fa parte altresi' un rappresentante degli istituti di credito fondiario ed edilizio designato dall'Associazione bancaria e due rappresentanti delle Associazioni nazionali del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale a termine dell'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577.
Ciascun ente designa un numero di persone almeno doppio di quello dei membri da nominare.
La Commissione e' costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.
Con lo stesso decreto viene altresi' nominato il presidente della Commissione nella persona del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il vice presidente, scelto tra i membri estranei alla Amministrazione, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
I componenti della Commissione durano in carica tre anni, anche se cessano di far parte dell'Amministrazione o dell'ente che li ha designati, e possono essere riconfermati. ((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. ha disposto (con l'art. 12) che alla data del 31 dicembre 1973 cessa da ogni attivita' la commissione per l'impiego del fondo per l'incremento edilizio di cui allo art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 715.
Il D.P.R. ha disposto (con l'art. 12) che alla data del 31 dicembre 1973 cessa da ogni attivita' la commissione per l'impiego del fondo per l'incremento edilizio di cui allo art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 715.
Art. 13.
La Commissione di cui al precedente articolo provvede:
a) alla ripartizione annuale fra le varie province delle somme di cui potra' disporre il "Fondo per l'incremento edilizio" stabilendo altresi' come queste somme vadano ripartite tra i diversi istituti di credito fondiario ed edilizio;
b) a dare il nulla osta per la concessione dei mutui, fissando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;
c) a emettere le declaratorie e le decisioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9;
d) a tenersi in collegamento con gli organi direttivi di altre organizzazioni aventi scopi analoghi, per il coordinamento dell'attivita' edilizia;
e) a stabilire i criteri per la vigilanza da parte degli Uffici provinciali del Genio civile sull'applicazione della presente legge e sulla esecuzione delle costruzioni oggetto della legge stessa, stabilendo all'uopo le norme per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, anche ai fini del pagamento del saldo di mutuo.
Art. 14.
Nel caso in cui gli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 4 siano dichiarati decaduti dalle convenzioni di cui all'art. 5 della presente legge ai sensi delle convenzioni stesse, il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, puo' autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui previsti dalla presente legge sui fondi trasferiti alla Cassa dall'istituto dichiarato decaduto.
Art. 15.
La Commissione per il suo funzionamento e' coadiuvata da una segreteria tecnica cui sono affidati anche l'istruttoria delle domande e compiti generali di studio.
Art. 16.
I provvedimenti adottati dalla Commissione sono resi esecutivi con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1956, N. 824))
((2))
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 26 luglio 1956, n. 824 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715.
La L. 26 luglio 1956, n. 824 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715.
Art. 17.
Le somme versate al "Fondo per l'incremento edilizio" ad estinzione dei mutui, nonche' quelle allo stesso dovute a titolo di penale a norma dei precedenti articoli 8 e 9, sono impiegate per la concessione di nuovi mutui.
Del pari gli interessi, dedotto quanto necessario per fronteggiare le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria di cui ai precedenti articoli 12 e 15, sono devoluti alla concessione di nuovi mutui. Inizialmente alle spese si provvedera' con le disponibilita' del fondo di cui al precedente art. 1.
((La misura dei compensi ai componenti della Commissione e della Segreteria tecnica, nonche' la misura delle altre spese necessarie per il funzionamento di detti organi, e il relativo ammontare, sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e possono essere modificati alla fine di ogni triennio. I fondi occorrenti sono messi a disposizione del presidente della Commissione)). ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 26 luglio 1956, n. 824 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715.
La L. 26 luglio 1956, n. 824 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715.
Art. 18.
Le somme prelevate nei modi di cui al precedente art. 1 sono destinate annualmente per meta' per costruzioni nell'Italia meridionale ed insulare e per meta' per costruzioni nell'Italia centrale e settentrionale.
Art. 19.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
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