Ripristino della posizione di contrattista per gli agenti delle Ferrovie dello Stato passati a ruolo, in seguito a pubblico concorso, prima della entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sistemati nell'attuale posizione, in seguito a pubblico concorso, con decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, i quali prima di detta sistemazione facevano parte del personale contrattista della stessa Amministrazione con una qualifica superiore a quella acquisita in base al concorso, possono rinunziare a quest'ultima per riacquistare la posizione precedente e prendere parte ai concorsi interni previsti dal citato decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.
Art. 2.
Gli agenti di ruolo che, pur avendo nella precedente posizione di contrattista una qualifica uguale od equiparata a quella acquisita, in base a pubblico concorso, con decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, avrebbero avuto titolo, in relazione alle disposizioni emanate nei riguardi del personale contrattista, ad una qualifica di grado superiore con decorrenza antecedente alla data predetta, acquistano tale superiore qualifica e godono dello stesso trattamento di cui all'art. 1.
Art. 3.
Agli effetti economici le regolarizzazioni di qualifiche e stipendi in dipendenza dei provvedimenti di cui agli articoli precedenti avranno la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
Gli agenti che ritorneranno nella posizione di contrattista in base agli articoli 1 e 2 della presente legge e che abbiano i requisiti per prendere parte ai concorsi interni banditi in base all'art. 2 del decreto legislativo n. 667, del 9 luglio 1947, possono presentare la domanda di partecipazione ai concorsi predetti anche dopo la scadenza dei termini fissati dal relativo bando.
Qualora i concorsi interni ai quali i predetti agenti avrebbero avuto titolo a partecipare siano stati gia' espletati, gli agenti medesimi potranno prendere parte al primo concorso che verra' bandito o eventualmente ad uno in corso di espletamento. Gli agenti riconosciuti idonei verranno, a seconda del punteggio riportato, sistemati a ruolo, in eccedenza, dalla stessa data dell'approvazione delle graduatorie di merito relative ai concorsi cui avrebbero potuto partecipare, prendendo posto, in tal caso, dopo l'ultimo nominato a ruolo in base ai posti resisi disponibili come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, oppure inclusi dopo l'ultimo della graduatoria stessa.
Nell'eventualita' che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge fossero stati ultimati tutti i concorsi previsti dal citato decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - autorizzata a bandire apposito concorso, con le modalita' previste dallo stesso decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, per gli agenti di cui agli articoli 1 e 2 e coloro che saranno riconosciuti idonei verranno nominati a ruolo secondo i criteri di cui al precedente comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - D'ARAGONA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI