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Aumento della sovvenzione per l'esercizio finanziario 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


La sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, di cui all'art. 18 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, ed all'art. 7 della legge 1 aprile 1949, n. 121, e' ulteriormente elevata a 7.000.000.000 di lire.
Per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrato recate dalla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (12° provvedimento).

Art. 2.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI