Concessione all'Associazione italiana della Croce Rossa di un contributo straordinario di lire 628.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa un contributo di lire 628.000.000 che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50 (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sottorubrica Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica).
Art. 2.
Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge, vengono destinate, per l'importo complessivo di lire 628.000.000, corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge 10 aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI