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Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.


L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1950 al 30 giugno 1951, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n. 1).

Art. 3.


L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia, di finanza e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 2).
Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco annesso allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Allegato

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951

Parte di provvedimento in formato grafico


APPENDICE N. 1

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.

Parte di provvedimento in formato grafico


Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.

Parte di provvedimento in formato grafico


Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.


Parte di provvedimento in formato grafico


APPENDICE N. 2

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.

Parte di provvedimento in formato grafico


Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa dei Corpo della guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.

Parte di provvedimento in formato grafico


Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.

Parte di provvedimento in formato grafico



Elenco delle spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, al termini dell' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.

Capitolo n. 9. - Spese per la fornitura di medicinali ai reparti del Corpo.
Capitolo n. 11. - Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa.
Capitolo n. 12. - Residui passivi eliminati al sensi dell' articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato e reclamati dai creditori.
Capitolo n. 14. - Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della guardia di finanza, per infermita' contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennita' e compensi nei oasi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.
Capitolo n. 15. - Interessi sui premi di rafferma versati dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti.
Capitolo n. 16. - Imposte e tasse relative agli edifici di proprieta' della Massa.
Capitolo n. 18. - Somme da erogarsi in concessioni di cui alle lettere c) e seguenti dell'articolo 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049 , convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473 .
Capitolo n. 19. - Somme da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antitubercolare agli ex-militari del Corpo, nonche' a favore di militari affetti da altre gravi malattie richiedenti lunghe cure mediche o gravi operazioni chirurgiche ( lettere a) e b) dell'articolo 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049 , convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473 ).
Capitolo n. 25. - Investimento dei capitali disponibili e delle quote degli utili di gestione, non devolute a spese di istituto.
Capitolo n. 26. - Pagamento di acconti di Massa; spese varie, compreso l'importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati e saldi delle somme accreditati ai militari.
Capitolo n. 27. - Pagamenti di premi di rafferma e relativi interessi.
Capitolo n. 28. - Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli.
Capitolo n. 29. - Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di correzione ed anticipazioni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in localita' disagiate o montuose e per titoli vari.
Capitolo n. 30. - Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati temporaneamente alla Massa.
Capitolo n. 31. - Spesa a carico del Fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.
Capitolo n. 32. - Spesa a carico del Fondo per la scoperta e repressione del contrabbando fuori degli spazi doganali sul monopolio dei sali e tabacchi.
Capitolo n. 33. - Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della guardia di finanza ( regio decreto 11 marzo 1923, n. 758 ) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 21 dell'entrata.
Capitolo n. 34. - Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di Massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di funzionari e impiegati dell'Amministrazione finanziaria ( regio decreto 11 marzo 1923, n. 758 ) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 22 dell'entrata.

Il Ministro per il tesoro
PELLA