Disciplina della produzione e smercio degli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici.
Art. 1.
Gli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente agli effetti delle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, contenente nuove norme sugli stupefacenti.