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Aumento della indennita' di accantonamento per il personale militare dell'Esercito dislocato in zone di confine.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone di confine determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'indennita' di accantonamento prevista dall'art. 1 del regio decreto 10 giugno 1926, n. 1156, quale risulta modificato dall'art. 1 del regio decreto 18 marzo 1929, n. 394, e' attribuita in misura pari al 50 per cento della indennita' di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e comunque in misura non inferiore a lire dieci nette giornaliere per i graduati e militari di truppa.
Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone immediatamente a ridosso di quelle suindicate, anch'esse determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro, l'indennita', di accantonamento e' attribuita in misura pari al 25% dell'indennita' di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e comunque non inferiore a lire sette nette giornaliere per i graduati e militari di truppa. E' fatta eccezione per il personale appartenente a reparti mobili delle truppe corazzate con particolari impieghi, al quale, anche in tale dislocazione, l'indennita' di accantonamento e' attribuita nella misura stabilita dal comma precedente.

Art. 2.


L'indennita' di accantonamento prevista dall'art. 1 e' attribuita, con carattere di continuita', fino al 30 giugno 1953 ed e' soggetta alle stesse riduzioni cui e' sottoposta l'indennita' di marcia.

Art. 3.


Agli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura della spesa di lire 330 milioni derivante dall'applicazione della presente legge fino al 30 giugno 1949 sara' fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (dodicesimo provvedimento). Per l'esercizio finanziario 1949-50 alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte con le somme gia' stanziate nei capitoli 46 e 194 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 4.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 10 luglio 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1950
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI