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Utilizzo nel limite di 100 miliardi di lire degli aiuti E.R.P. per finanziamento degli acquisti di macchinari ed attrezzature.

Art. 1.


Per la concessione di finanziamenti relativi all'acquisto di macchinari ed attrezzature il Ministero del tesoro e' autorizzato a utilizzare una somma di lire, fino al limite massimo di lire 100 miliardi, dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilita' afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con la legge medesima e assegnati all'Italia.