Provvedimenti finanziari a favore della Societa' per azioni nazionale "Cogne".
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata a sottoscrivere fino alla concorrenza di lire due miliardi nuove azioni della Societa' per azioni nazionale "Cogne".
Art. 2.
La spesa di due miliardi derivante dalla attuazione della presente legge verra' fronteggiata mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate, recate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni al bilancio dell'esercizio 1949-50 (ottavo provvedimento).
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze e' autorizzato a concedere, con propri decreti, la garanzia dello Stato, anche in forma di fidejussione solidale, a favore dell'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.), per i crediti ad esso derivanti dalle operazioni di finanziamento che l'Istituto medesimo potra' concedere alla Societa' per azioni nazionale "Cogne" fino alla concorrenza di un importo capitale di lire due miliardi e duecento milioni oltre interessi ed altri accessori relativi.
Art. 4.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI - TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI