N NORME. red.it

Disposizioni per l'alienazione di navi mercantili a stranieri.

Articolo unico.



Fino al 31 dicembre 1953, le norme di cui agli articoli 156 e 1184 del Codice della navigazione sono estese all'alienazione di navi o carati di navi, in costruzione, ovvero gia' costruite ma non ancora nazionalizzate, per conto di cittadini, di societa' o di enti nazionali.