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Modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della lotteria "Italia".

Articolo unico.



Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1328, e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
I proventi della Lotteria nazionale "Italia", al netto della tassa di bollo, delle spese di organizzazione ed esercizio e dell'ammontare complessivo dei premi, sono ripartiti a favore dei seguenti enti nella misura a fianco di ciascuno indicata:

1° Croce Rossa italiana . . . . . . . . . . . . . . 30 per cento 2° Ente "Il villaggio del fanciullo" di Gallipoli. . 20 per cento 3° Consorzio per la difesa della gondola di Venezia. 15 per cento 4° Ente "Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 per cento 5° Confederazione delle Misericordie, con sede in Firenze. 10 per cento
6° Federazione "Pro infanzia mutilata" . . . . . . . 15 per cento