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Integrazione dei bilanci provinciali per l'anno 1949.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Le disposizioni di cui all'art. 22 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci delle province gravemente deficitarie, hanno effetto anche per l'anno 1949.

Art. 2.


Il contributo in capitale a carico dello Stato per l'integrazione dei bilanci predetti non potra' superare l'importo complessivo di lire due miliardi.
Alla differenza del disavanzo economico, non coperta da contributo statale sara' provveduto con l'assunzione di mutui da parte degli enti interessati, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 3.


I provvedimenti eccezionali di cui all'articolo precedente sono adottati in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Art. 4.


La spesa di lire due miliardi, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, sara' fronteggiata mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 28 luglio 1950, n. 568, concernente variazioni allo stato di previsione delle entrate dell'esercizio 1949-50 (quinto provvedimento).

Art. 5.


Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1950
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SCELBA - PELLA - TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI