Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dei Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1 luglio 1950-30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Allegato
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.
Parte di provvedimento in formato grafico
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