Temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai Comuni della Repubblica per l'impianto di reti telefoniche urbane per i collegamenti interurbani.
Art. 1.
L'assunzione da parte dello Stato del contributo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, e successive modificazioni ed estensioni, e' estesa agli impianti ed ai collegamenti telefonici dei Comuni della Repubblica attualmente sprovvisti di telefono per qualunque causa e che vengano eseguiti entro il 1952, anche se all'esecuzione provveda lo Stato stesso per conto delle Societa' concessionarie di zona.