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Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951.

Articolo unico.



E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.