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Autorizzazione di una seconda spesa di lire 900.000.000 occorrenti per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Per i lavori, le forniture e le prestazioni da eseguirsi in applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonche' in applicazione dell'art. 2 (b) del Protocollo delle quattro Potenze, firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, e autorizzata una seconda spesa di lire 900.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 2.


Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate comprese nel 12° provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1950
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI