Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950 - 1951, di un contributo ordinario di lire 480 milioni annui, a favore dell'Unione italiana ciechi, da destinarsi all'assistenza continuativa dei ciechi in condizione di maggior bisogno e per l'aumento del contributo ordinario di funzionamento da lire 15 milioni a lire 20 milioni annui, a decorrere dallo stesso esercizio.
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))