Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile.
Art. 3.
(Riassunzione della causa)
Il testo dell'art. 50 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 50 (Riassunzione della causa). - Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
"Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue".