Stanziamento della somma di L. 450.000.000 per la cura e l'assistenza dei poliomielitici.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Per la cura e l'assistenza degli infermi poveri affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta e' autorizzato lo stanziamento di L. 450.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49.
All'onere di cui sopra verra' fatto fronte, per L. 50 milioni con lo stanziamento di pari ammontare iscritto al capitolo n. 241 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1948-49, e per L. 400.000.000 con le maggiori entrate previste dalla legge 8 luglio 1949, n. 421, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio (5° provvedimento).
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Caprarola, addi' 12 luglio 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI