Proroga per cinque anni del regime di agevolazioni tributarie concesso all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale con la legge 23 marzo 1940, n. 284.
Art. 1.
Le agevolazioni tributarie previste dalla legge 23 marzo 1940, n. 284, a favore dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale sono prorogate fino al 15 maggio 1955.