Concorso finanziario dello Stato per il funzionamento dell'Istituto nazionale di economia agraria.
Art. 1.
Il contributo di L. 15.000.000 a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria per le spese di funzionamento dell'Istituto stesso, autorizzato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1435, per ciascuno degli esercizi dal 1947-1948 al 1949-1950 e' elevato, con decorrenza dall'esercizio 1950-1951 e con carattere continuativo, a lire 30.000.000 annue.