Abolizione della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
A partire dal 1 luglio 1950 e' soppressa la sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari regolata dall'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, e sospesa, sino al 30 giugno 1950 con la legge 29 luglio 1949, n. 469.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1950
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI