Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'art. 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Art. 2.
Il termine biennale previsto dall'art. 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, gia' prorogato con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 473, e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951, qualora venga a scadere prima di questa data e dopo il 30 giugno 1943.
Art. 3.
Alla copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento si provvede, per tutta la durata, della validita del provvedimento medesimo, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle "indennita' di trasferimento e per il rimborso delle spese di trasporto al personale di ruolo di nuova nomina e a quello collocato a riposo e alle famiglie degli impiegati morti in attivita' di servizio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1950
EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI