Autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000 per l'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per provvedere all'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia.
Art. 2.
Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1950
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI