Proroga del termine per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria della facolta' prevista dall'art. 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206 per la definizione amichevole delle controversie in materia di determinazione del valore della ricchezza ai fini della applicazione di alcune imposte.
Art. 1.
La facolta' concessa dall'art. 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, all'Amministrazione finanziaria d'accordare un abbuono non superiore al terzo del valore venale presunto dall'amministrazione stessa nelle controversie per la determinazione di detto valore, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e dell'imposta ipotecaria, nonche' dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesi o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della medesima legge 12 maggio 1949, n. 206, ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, puo' essere esercitata fino al 31 luglio 1950.